La famiglia Rossi è proprietaria di un bene immobile, dove vive, oltre a beneficiare di alcune piccole rendite finanziarie.
Francesco è un uomo di 48 anni colpito dalla nascita da una grave disabilità intellettiva che non gli ha permesso di acquisire una completa autonomia necessita infatti costantemente di una figura di riferimento che lo sostenga nelle azioni quotidiane e nel prendere decisioni personali. Le difficoltà dei genitori di Francesco aumentano con l’avanzare dell’età, ed i due fratelli stanno provvedendo al suo inserimento in una casa famiglia.
Pertanto la famiglia ha necessità di comprendere come rapportarsi alla gestione, presente e futura, del patrimonio ereditario di Francesco, oltre che alla sua pensione di invalidità.
La casa famiglia può richiedere, in virtù del proprio statuto, che l’intero patrimonio di Francesco venga ad essa devoluto, oltre alla pensione di invalidità e/ o assegno di accompagnamento?
Per rispondere al quesito che mi viene sottoposto, occorre, prima di tutto, ricordare che ai sensi dell’art. 692 del codice civile,solo nel caso di interdizione di Francesco si può devolvere la quota allo stesso Francesco spettante, dopo la di lui morte, all’ente (dunque, nel caso in esame, alla casa di famiglia) che si è preso cura dell’interdetto.
Se, come pare, Francesco non è interdetto, la casa famiglia non può “pretendere” la devoluzione dell’intero patrimonio di Francesco, fermo restando che è libera di non accettarlo tra i propri assistiti.
La casa famiglia a quale titolo gestisce e gestirà il patrimonio di Francesco?
La Casa Famiglia riceverà il compenso richiesto per ospitare ed assistere Francesco, come qualunque altro ospite.
Premesso che ogni ragazzo incide con un “costo annuo” sul bilancio della casa famiglia, esso deve essere specificatamente individuato, stabilito e comunicato alla famiglia di Francesco?
Ovviamente ogni istituzione (e quindi anche la casa famiglia) deve comunicare a chi provvederà al pagamento, quale sarà la retta prevista per l’anno in corso 0, meglio, per l’anno futuro.
È legittima da parte della casa famiglia una richiesta economica maggiore del “costo annuo” per l’ospitalità Francesco?
La Casa Famiglia, come qualsiasi istituzione privata, può fissare come meglio crede la retta dei propri ospiti che oltre al costo annuo comprende l’utile che resterà a beneficio di chi affronta l’onere di portare avanti una impresa .
In che termini e modalità la famiglia di Francesco deve corrispondere “il costo annuo” alla casa famiglia?
I termini e le modalità di pagamento sono quelli fissati dalla casa famiglia.
Prima della morte di entrambi i genitori, la famiglia di Francesco in che termi ni può tutelare il patrimonio del figlio disabile, rispetto alle richieste della casa famiglia, tenuto conto che, è interesse della famiglia di Francesco a che egli venga accolto dalla stessa e vi permanga fino alla sua morte?
Difficile rispondere a questa domanda.
Qualora i due fratelli di Francesco siano profondamente attaccati al disabile e diano garanzie di serietà e correttezza, sì da indurre i genitori a ritenere con plausibile certezza che non cesseranno mai di pagare la retta, sorretti nel loro credo anche dalle condizioni economiche degli stessi, i genitori potrebbero fin d’ora trasferire la nuda proprietà del loro immobile ai due figli, i quali potrebbero eventualmente prestare fideiussione
Se così non fosse, il modo migliore per tutelare Francesco è trasferire allo stesso, per atto tra vivi o mediante disposizione testamentaria, l’usufrutto dell’appartamento, mentre la nuda proprietà andrebbe agli altri due figli, usufrutto che sarebbe poi gestito da quello dei due fratelli nominato amministratore di sostegno
Esistono istituti giuridici che consentono, al di là dell’interdizione di Francesco, una sua tutela in caso di pretese economiche infondate?
Si può richiedere al Tribunale che venga nominato amministratore di sostegno per l’ordinaria amministrazione uno dei due fratelli, il quale sorveglierà sulle spese quotidiane.
Quali sono i diritti e i doveri, presenti e futuri, dei fratelli nei confronti di Francesco a seguito della sua entrata nella casa famiglia?
Ai sensi dell’art. 433 del codice civile i fratelli sono obbligati a prestare gli alimenti a favore di Francesco.
Alla morte dei genitori, non essendo Francesco interdetto, come i fratelli debbono rapportarsi alla gestione del patrimonio di Francesco da parte della casa famiglia?
Come detto alla sesta risposta qualora i genitori avessero già disposto del patrimonio a favore degli altri due figli l’unico incombente per gli stessi sarebbe il mantenimento di Francesco presso la casa famiglia. Qualora invece Francesco avesse conseguito l’usufrutto il fratello nominato amministratore di sostegno si occuperebbe degli incombenti fiscali e giuridici inerenti il diritto di usufrutto e provvederebbe al pagamento delle quote dovute a favore della casa famiglia la quale mai dovrà comunque gestire il patrimonio di Francesco.
a cura di Laura Nardini , 2008
Questo articolo è tratto da
Ombre e Luci n.105
Sommario
Editoriale
Un fratello aiutato da un fratello è come una città fortificata di M. Bertolini
Dossier: Fratelli e Sorelle
Sono responsabile di mio fratello disabile?
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Momenti difficili di Pennablù
Libri
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