Una nuova legge per chi?
La legge n. 6 del 9/1/2004 istituisce la figura dell’amministratore di sostegno con il compito di assistere chi “per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”.
L’articolo 1 indica quale siano le finalità che la legge intende raggiungere e cioè “tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Scopo della legge è, quindi, quello di tutelare chi, per qualsiasi ragione, ha delle limitazioni nel condurre autonomamente quelle che sono le normali incombenze della vita quotidiana, come anziani, lungodegenti, malati mentali, disabili…
Chi lo chiede
Lo stesso interessato può richiedere la nomina di una persona di sua fiducia come amministratore di sostegno; possono rivolgersi al giudice tutelare, per la stessa richiesta, il coniuge dell’interessato, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il 2° (suoceri e cognati), il tutore o il curatore e il pubblico ministero. Da segnalare ulteriormente è l’obbligo per i responsabili dei servizi sanitari e sociali (impegnati nella cura o nell’assistenza) di proporre il ricorso per l’ammissione alla amministrazione di sostegno oppure di segnalare tale situazione al Pubblico Ministero.
Procedure
La richiesta si propone con ricorso — anche senza l’assistenza di un avvocato — al giudice tutelare del luogo dove ha la residenza o il domicilio il beneficiario (il giudice tutelare ha sede presso i tribunali o presso le sedi distaccate di questi), contenente le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta e i nominativi e le residenze degli eventuali coniugi, discendenti, ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice provvede solo dopo avere sentito il beneficiario (recandosi, se dal caso, nel luogo ove questo vive), i congiunti e dopo avere disposto, se ritenuto necessario, accertamenti medici. La decisione del giudice dovrebbe avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Nei casi di necessità, caratterizzati da urgenza e indifferibilità, il Giudice tutelare può procedere d’ufficio.
Chi è l’amministratore di sostegno
Se sussistono i presupposti di legge, il giudice nomina l’amministratore di sostegno o nella persona indicata dall’interessato o scegliendolo tra i parenti più prossimi e più idonei o anche fra i responsabili di associazioni che si occupano di disagio sociale; non può sceglierlo tra gli operatori che hanno in carico il beneficiario.
Compiti dell’amministratore di sostegno
Nel decreto di nomina il giudice tutelare (e non il tribunale come per l’interdizione o l’inabilitazione) deve indicare quali atti l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Inoltre indica le spese che l’amministratore può sostenere periodicamente con le somme di cui il beneficiario ha la disponibilità.
Il giudice ha così un ampio margine di discrezionalità nello scegliere ed indicare quali atti l’amministratore possa compiere nell’interesse del beneficiario e quali atti questi possa compiere da solo.
A seguito dell’ammissione dell’amministratore di sostegno il beneficiario conserva integra la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. In ogni caso il beneficiario potrà compiere in autonomia tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. È soggetto alle responsabilità del tutore e come quello non può ricevere nulla dall’assistito né per testamento né per donazione; non è tenuto a proseguire nel suo incarico oltre i 10 anni a meno che non sia coniuge, persona stabilmente convivente, ascendente o discendente. È tenuto a riferire periodicamente al giudice tutelare delle condizioni di vita personale e sociale dell’assistito. Nell’ipotesi che l’amministratore o il beneficiario compiano atti che esulino da ciò che è stato attribuito loro, questi atti vengono colpiti da invalidità relativa. Il ricorso per il loro annullamento deve essere inoltrato entro cinque anni dal momento in cui è cessato il mandato dell’amministratore.
L’istituto dell’amministratore di sostegno potrà rappresentare uno strumento utile per tutelare quelle persone che, pur potendo condurre una vita relativamente autonoma, essendo privi di protezioni familiari ed inseriti in contesti culturali e di vita particolarmente degradati possono essere assistiti in maniera più agile e flessibile attraverso l’ammissione dell’amministratore di sostegno piuttosto che essere interdetti o inabilitati, istituti che pongono maggiori e più pregnanti limiti alla loro capacità di agire.
A cura di Stefano Artero (Avvocato civilista)
Questo articolo è tratto da
Ombre e Luci n.86
Sommario
Editoriale
Un'Italia nascosta di M. Bertolini
Concorso
La chiesa è per tutti?
Non cercare il sale nella minestra di Tea Cabras
L’umana resistenza di Silvia Gusmano
La domenica con i disabili di V. Rossani
Articoli
Perché esiste la disabilità? di J. Vanier
Lo sguardo sulle persone diverse da noi di Redazione
Amministratore di Sostegno di S. Artero
Parla il Giudice Tutelare Intervista di Cristina Tersigni
Lavorare? Sì, grazie! di L. Nardini
Un orribile meraviglioso campeggio di O. Gurevich
Il dente del giudizio e il servizio civile di S. Gusmano
Nuovo istituto di riabilitazione nel Sud di V. Giannulo
Rubriche
Libri
Il ragazzo che amava Shakespeare, B. Smith
In autobus con mia sorella, R. Simon
Storia dell’aborto, G. Galeotti